Pubblicazione d’archivio del 4 settembre 2023. Il contributo riflette il quadro normativo alla data di pubblicazione e non sostituisce una consulenza sul caso concreto.
Oggi pubblichiamo un articolo della nostra Alyssa Cecotti in relazione ai possibili effetti sulla giurisdizione delle clausole Incoterms, inserite nei contratti di compravendita internazionale. Di seguito il link: Clausola ex works e giurisdizione
Testo della pubblicazione
COMPRAVENDITA INTERNAZIONALE DI BENI MOBILI: PREVISIONE DELLA CLAUSOLA INCOTERMS® ED EFFETTI SULLA GIURISDIZIONE
Come noto, nell’ambito del commercio internazionale di beni mobili è facoltà delle parti regolare gli oneri ed i rischi connessi alla compravendita e trasporto, nonché (salvo rare eccezioni), in via anticipata, concordare - per il tramite di apposita clausola - anche la giurisdizione e la competenza del giudice che verrà adito nell’eventualità in cui sorgessero controversie riferite al rapporto contrattuale.
Tuttavia, sulla base della recente giurisprudenza italiana e della Corte di Giustizia Europea è emerso che, pur in assenza di una specifica clausola di giurisdizione/foro, l’autorità competente per eventuali controversie tra le parti può essere individuata tramite la clausola Incoterms eventualmente inserita nella documentazione contrattuale (anche composta da ordine e conferma d’ordine).
Infatti, con ordinanza n. 11346/2023, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno recentemente statuito che la “clausola Incoterms “Ex Works” (EXW), se richiamata nel contratto, sia idonea a disciplinare non solo il trasferimento del rischio, ma anche il luogo di consegna della merce e, conseguentemente, la giurisdizione, salvo che dal contratto medesimo risultino diversi ed ulteriori elementi che inducano a ritenere che le parti abbiano voluto un diverso luogo della consegna”.
Pertanto, se nel commercio internazionale si è soliti fare riferimento agli Incoterms per disciplinare talune obbligazioni contrattuali tra venditore e acquirente (tra cui, principalmente, il trasferimento del rischio sui beni compravenduti, la ripartizione delle spese di trasporto e delle formalità doganali, nonché la modalità e il luogo di consegna delle merci) è bene evidenziare che l’uso di tale clausola potrà avere riflessi decisivi sul fatto che un’eventuale controversia – anche, per esempio, riguardante il pagamento della merce venduta – possa o meno essere promossa avanti all’autorità giudiziaria italiana (con conseguenti ed evidenti enormi benefici per le imprese del territorio nazionale che hanno interessenze economiche con i Paesi esteri).
Per quanto riguarda le condizioni più usualmente espresse dagli Incoterms® e riferite alle ripartizioni delle spese di vendita tra le parti contrattuali, la clausola più favorevole per il venditore è senz’altro rappresentata dalla cd. ex works (EXW) – in italiano “franco fabbrica” –. La clausola EXW prevede che il venditore/esportatore consegni la merce – a terra e nel tempo convenuto – presso i propri locali (ovvero in altro luogo convenuto: stabilimento, magazzino etc.) al compratore/importatore. Il compratore sopporterà tutte le spese ed i rischi connessi al ritiro della merce nel luogo e nel tempo convenuto, nonché al trasporto a destinazione. Conseguentemente, il venditore/esportatore non ha l’obbligo di caricare la merce sul veicolo del vettore, né di sdoganarla all’esportazione, nel caso in cui tale sdoganamento sia effettivamente previsto.
La EXW, nella sua formulazione vigente degli Incoterms® 2020, è una delle clausole più utilizzate dalle imprese che si pongono lato vendita poiché permette di ridurre generalmente il prezzo di vendita senza il rincaro di ulteriori costi connessi all’organizzazione delle spedizioni. Tuttavia, la clausola ex works non rende il venditore esente dai rischi legati alla spedizione. Per esempio, il solo fatto di lasciare l’organizzazione del ritiro della merce totalmente alla competenza del compratore, può causare ritardi che si ripercuoterebbero inesorabilmente sulla capienza del magazzino, provocando imprevisti ed incontrollati costi di stoccaggio e manutenzione. Non di meno, vi potrebbero essere rischi connessi alla procedura di export e connessi profili di responsabilità fiscale e doganale. Come è possibile intuire, le delicate fasi della consegna e del trasporto della merce oggetto di compravendita internazionale possono facilmente generare controversie tra le parti contrattuali.
In ogni caso, sulla base di quanto ante anticipato si è appreso quanto la clausola EXW possa essere di fondamentale importanza per l’individuazione del “luogo di consegna” e connesse implicazioni sull’individuazione della giurisdizione competente.
Sul punto, si segnala l’importanza della sentenza della Corte di Giustizia Europea del 09 giugno 2011, C-87/10, decisiva della controversia nata tra Electrosteel Europe SA ed Edil Centro S.p.A.. In tale fattispecie, le parti avevano concluso un contratto di compravendita di beni e la connessa causa, avente ad oggetto la domanda di pagamento del corrispettivo contrattuale, veniva instaurata avanti al Tribunale di Vicenza. Electrosteel eccepiva l’incompetenza del giudice vicentino sostenendo, per contro, che la causa dovesse instaurarsi in Francia, sede della società medesima convenuta, negando la rilevanza della clausola Incoterms ai fini della determinazione della competenza giurisdizionale. Il giudice di prime cure, dunque, rimetteva la questione pregiudiziale sulla giurisdizione alla Corte di Giustizia UE. La Corte di Giustizia scioglieva tale questione pronunciando che “nel contesto dell’esame di un contratto, al fine di determinare il luogo di consegna […], il giudice nazionale deve tenere conto di tutte le clausole rilevanti di tale contratto, ivi compresi, eventualmente, i termini e le clausole generalmente riconosciuti e sanciti dagli usi del commercio internazionale, quali gli Incoterms, purché idonei a consentire l’identificazione, con chiarezza, di tale luogo”.
Come sopra evidenziato, la sentenza Electrosteel è stata recentemente di supporto alla Cassazione civile nella trattazione della questione relativa alla competenza del giudice italiano nel caso di previsione di una clausola ex works, sulla quale sinora non poteva dirsi maturato un orientamento giurisprudenziale univoco.
Le osservazioni delle SS.UU., contenute nell’ordinanza del 02 maggio 2023 n. 11346, aderiscono alla medesima interpretazione sul Regolamento UE n. 1215/2012 espressa dalla Corte di Giustizia europea nella pronuncia “Electrosteel”. La Cassazione prende le mosse dalla disciplina generale prevista dal Regolamento sopra citato (art. 4, 1 paragrafo) per la quale la giurisdizione deve determinarsi in base al domicilio del convenuto. Il Collegio prosegue sulla base del dettato dell’art. 7, lett. b), primo trattino, del Regolamento, affermando che, come criterio alternativo a quello del domicilio del convenuto, “in tema di vendita internazionale a distanza di beni mobili, […] la controversia avente ad oggetto il pagamento della merce va devoluta alla giurisdizione dell’A.G. del luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto […]”. La Corte, altresì, sottolinea la necessità – ai fini della corretta individuazione della competenza giurisdizionale – di verificare se la clausola ex works trasfusa nel regolamento contrattuale possa ritenersi “rilevante ai fini dell’art. 7, lett. b), primo trattino, del Regolamento UE n. 1215/2012”. Tale circostanza, positivamente accertata, porta la Corte a ritenere che tale clausola fosse convenuta e destinata a regolare i rapporti tra i contraenti con efficacia vincolante. La Cassazione civile quindi si è allineata alla Corte di Giustizia Europea, la cui giurisprudenza costituisce fonte qualificata di interpretazione del diritto dell’UE.
Dalle sopra richiamate sentenze europee ed italiane, infine, è possibile cogliere un suggerimento strettamente pratico: sebbene la clausola ex works rappresenti uno schema vantaggioso per l’imprenditore italiano esportatore, è evidente che tale clausola - affinché possa sortire gli effetti mirati - debba essere validamente espressa nella documentazione contrattuale che regola la compravendita, o quantomeno debba essere riportata sia negli ordini che nelle fatture di vendita, in maniera chiara ed inequivocabile, tale da potersi ricondurre all’Incoterm® cui riferisce. Perché possa integrare quanto previsto dalla normativa e dagli usi internazionali globalmente riconosciuti, dunque, la clausola dovrà fare riferimento allo schema “EX Works” relativo all’Incoterm® dell’edizione scelta (per esempio Incoterms® 2020) e dovrà indicare espressamente il luogo di consegna convenuto.1
Note del documento originale
11 es. “EXW Udine – Italy Incoterms® 2020”.
Riferimenti a margine
- L’Incoterm® EXW
- La rilevanza degli Incoterm® ai fini della giurisdizione competente
- EXW: pro e contra
- La sentenza cd. Electrosteel (C-87/2010 – Corte di Giustizia Europea)
- Ordinanza S.S.U.U. Cass. civ. n. 11346/2023
- Aspetti pratici della clausola EXW
Informazioni riportate nel documento originale. La composizione dello Studio si riferisce all’epoca della pubblicazione.
STUDIO LEGALE COLLA DI PIAZZA
Fondatori
- Avv. Edoardo Colla
- Avv. Michele Di Piazza
Collaboratori
- Avv. Ilaria Ballarin
- Avv. Michelle Grop
- Avv. Giulia Ioan
- Avv. Valentina Celledoni
- Avv. Alyssa Cecotti
- Dott.sa Carola Lerussi




