Pubblicazione d’archivio del 8 marzo 2023. Il contributo riflette il quadro normativo alla data di pubblicazione e non sostituisce una consulenza sul caso concreto.
Pubblichiamo un articolo della nostra Giulia Ioan relativo alla recente riforma in materia di enti sportivi dilettantistici e società sportive professionistiche, con particolare focus sugli aggiornamenti statutari che si renderanno obbligatori.
Riforma enti sportivi dilettantistici e aggiornamento statuti_Giulia Ioan
Testo della pubblicazione
GLI ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI DOPO IL CORRETTIVO ALLA RIFORMA DELLO SPORT
1. INTRODUZIONE
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 (di seguito, il “Milleproroghe”), il lungo e tormentato iter della riforma dell’ordinamento sportivo (la “Riforma dello Sport”) vede slittare al 1° luglio 2023 l’entrata in vigore delle previsioni del D. Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 (il “Decreto 36”) – come rettificato e integrato dal D. Lgs. 5 ottobre 2022, n. 163 (il “Decreto 163”) – aventi ad oggetto, inter alia, la riforma e il riordino della normativa in materia di enti sportivi dilettantistici e società sportive professionistiche1.
Trattasi, nello specifico, di novità che indurranno molti enti sportivi dilettantistici a un aggiornamento dei propri statuti e che riguarderanno:
a. le forme giuridiche utilizzabili per l’esercizio dell’attività sportiva dilettantistica;
b. le regole sull’ammissibilità di attività aventi “carattere secondario e strumentale”, sulla distribuzione degli utili e sull’incompatibilità delle cariche;
c. la disciplina prevista per gli enti del terzo settore che intendono esercitare, come attività di interesse generale, l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche.
2. LE FORME GIURIDICHE UTILIZZABILI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA
A partire – salvo nuove proroghe – dal 1° luglio 2023, le organizzazioni aventi ad oggetto la pratica sportiva dilettantistica potranno assumere la forma di società di capitali, società cooperative ovvero di associazioni (con o senza personalità giuridica).
Con i correttivi apportati al Decreto 36 dal Decreto 163, infatti, il Legislatore ha ritenuto opportuno:
a. consentire alle società cooperative già esercitanti l’attività sportiva dilettantistica – conformemente a quanto previsto dalla vigente disciplina di cui alla L. n. 289/2002 (la “Legge 289”) e diversamente da quanto contemplato nella prima stesura del Decreto 36 – di continuare ad operare senza la necessità di essere trasformate in società di capitali ovvero, previo scioglimento, in associazioni (con connessa devoluzione del proprio patrimonio a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione);
b. escludere – diversamente da quanto previsto dalla Legge 289 – dal novero degli enti de quibus le società di persone, considerato che, altrimenti, “si finirebbe con l’ampliare eccessivamente il rischio di confusione tra i patrimoni dei soci e quello della società”2.
Con il Decreto 163 è stato inoltre specificato che alle suddette società sportive dilettantistiche dovranno applicarsi le disposizioni del codice civile concernenti il contenuto dell’atto costitutivo e dello statuto, nonché la forma societaria adottata, fatta eccezione per le norme relative alla distribuzione degli utili (di cui infra) e del patrimonio residuo in caso di scioglimento (che deve essere devoluto a fini sportivi).
Al fine di acquisire la qualifica di ente sportivo dilettantistico, poi, le associazioni e società – costituite, oggi, ai sensi dell’art. 90 della Legge 289 e, a partire dal 1° luglio 2023, ai sensi del Decreto 36, come rettificato dal Decreto 163 – dovranno iscriversi nel nuovo Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (il “RNASD”), il quale, così come specificato nel D. Lgs. n. 39/2021 (il “Decreto 39”)3, assolverà proprio alle funzioni di certificazione della natura dilettantistica di tali enti, nonché di riconoscimento giuridico delle associazioni anche senza un patrimonio minimo.
L’art. 14 del Decreto 39, infatti, consente a quegli enti che, per qualsiasi ragione, intendano costituirsi sin da subito come associazione sportiva dilettantistica, di acquisire la personalità giuridica con la sola iscrizione nel RNASD. Si tratta, a ben vedere, di una possibilità di particolare interesse per tutte le associazioni sportive, atteso che (a) l’acquisto della personalità giuridica, come noto, determina il venir meno della responsabilità illimitata del legale rappresentante per tutte le obbligazioni sociali e, (b) a differenza di quanto previsto per gli enti del terzo settore, alle associazioni sportive dilettantistiche, come detto, non viene imposto il rispetto di un patrimonio minimo, stante la mancanza di una previsione di tale tenore nel Decreto 39.
3. ATTIVITÀ SECONDARIE, DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E INCOMPATIBILITÀ DELLE CARICHE
Quanto invece ai requisiti statutari previsti per gli enti sportivi dilettantistici, molteplici sono le differenze che emergono da una lettura congiunta della Legge 289 e del Decreto 36.
La prima riguarda l’oggetto sociale, atteso che la Riforma dello Sport, da un lato, rende necessario esplicitare il carattere stabile e principale dell’attività di organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (ivi incluse la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica4), dall’altro, consente alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche, “a condizione che lo statuto e l’atto costitutivo lo consentano”5, la possibilità di esercitare altre attività, diverse e ulteriori rispetto a quelle poc’anzi menzionate, purché abbiano “carattere secondario e strumentale”, secondo i criteri e i limiti che dovranno essere dettagliati da un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Logicamente, l’assenza di indicazioni normative circa la tipologia di attività secondaria e strumentale esercitabile – il Decreto 163, infatti, si è sul punto limitato alla mera precisazione che saranno esclusi, dal computo dei determinandi criteri e limiti dell’attività secondaria, i proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo-pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti, oltre che alla gestione degli impianti e strutture sportive – renderà imprescindibile una delimitazione della stessa all’interno dell’atto costitutivo/statuto dell’ente.
In secondo luogo, cambia la disciplina della distribuzione degli utili, con conseguente necessità di aggiornamento dello statuto ove ivi sia stato espressamente disciplinato tale vincolo.
Il Decreto 36, infatti, prevede che le società di capitali e cooperative (escluse, però, quelle a mutualità prevalente) possano destinare una quota inferiore al 50% degli utili e degli avanzi di gestione annuali – dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti – ad aumento gratuito del capitale sociale (nei limiti delle variazioni ISTAT per il periodo corrispondente a quello dell’esercizio sociale in cui gli utili sono stati prodotti) oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale ovvero l’emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci in misura non superiore all’interesse massimo dei buoni fruttiferi postali, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato. Con l’evidente intento, invece, di favorire gli investimenti funzionali all’avviamento e alla promozione dello sport e delle attività motorie da parte di tutti gli enti sportivi dilettantistici costituiti nella forma di società di capitali o di società cooperativa (escluse, anche in questo caso, quelle a mutualità prevalente) che gestiscono, in qualità di proprietari, conduttori o concessionari, impianti sportivi di vario tipo, è stata innalzata all’80% la quota degli utili distribuibili6.
Altro aspetto su cui la Riforma dello Sport è intervenuta è quello concernente la disciplina della incompatibilità delle cariche. In particolare, è stato previsto il divieto, per gli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche, di ricoprire qualsiasi carica all’interno di altre associazioni o società sportive dilettantistiche affiliate al medesimo ente di promozione sportiva, ancorché operanti in discipline sportive diverse.
Anche in quest’ultimo caso, quindi, vi sarà la necessità di adeguare lo statuto al nuovo dettato normativo, qualora il vincolo in esame sia stato ivi contemplato in termini contrastanti con la disciplina introdotta dalla Riforma dello Sport.
4. GLI ENTI DEL TERZO SETTORE
Il Decreto 163 ha infine contribuito a innovare anche la disciplina degli enti del terzo settore (“ETS”) esercitanti attività sportiva dilettantistica, prevedendo, nello specifico, quanto segue:
a. esonero, per l’ETS costituito (anche nella forma dell’impresa sociale) per una delle attività tipiche rientranti nel Codice del Terzo Settore, dall’obbligo di esercizio, in via principale, dell’attività sportiva dilettantistica (onde scongiurare che lo svolgimento di altre attività di interesse generale possa essere impedito, se svolto in contemporanea a quella sportiva indicata in statuto come attività principale);
b. applicazione, all’ETS iscritto sia nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (c.d. “RUNTS”) sia nel RNASD, tanto della normativa dettata per l’esercizio dell’attività sportiva dilettantistica (limitatamente, però, alla specifica attività sportiva esercitata), quanto della disciplina dettata per gli ETS (con la precisazione che, in considerazione della peculiarità e meritevolezza di tali enti, in caso di contrasto, la seconda delle normative citate prevarrà sulla prima);
c. indicazione della finalità sportiva dilettantistica nella denominazione sociale e affiliazione ad un organismo sportivo (Federazione nazionale, Disciplina sportiva associata o Ente di promozione), la quale fungerà da “riconoscimento ai fini sportivi”7 (e non già da certificazione della natura dilettantistica dell’ente, per la quale si renderà necessaria, come detto, l’iscrizione nel RNASD).
Ne consegue che anche gli ETS già esistenti, che intendano adottare la qualifica di ente sportivo dilettantistico, dovranno necessariamente intervenire sui propri statuti, aggiungendo o specificando nell’oggetto sociale già indicato l’esercizio (come detto, non necessariamente in via principale) di una o più attività sportive.
La scelta del cumulo delle qualifiche di ASD e di ETS, come visto espressamente consentita, è rimessa dal Legislatore alla piena discrezionalità dell’ente sportivo dilettantistico, chiamato a valutare le agevolazioni fiscali che l’utilizzazione congiunta delle due qualifiche consentirà, in concreto, di usufruire.
5. CONCLUSIONI
Risulta logicamente impossibile, ad oggi, esprimere una valutazione circa gli effetti concreti che scaturiranno dall’entrata in vigore delle novità riguardanti, nei termini sinteticamente analizzati, gli enti sportivi dilettantistici. Non si potrà quindi far altro che attendere la definitiva chiusura del cantiere della Riforma dello Sport apertosi nel 2019, onde constatare “sul campo” come le novità normative esaminate verranno attuate nell’esperienza concreta da parte dei sodalizi sportivi dilettantistici.
Note del documento originale
1 Per completezza, si dà atto che il 1° gennaio 2023 sono invece entrati in vigore i Decreti Legislativi n. 37/2021 e n. 38/2021, concernenti, rispettivamente, la disciplina degli agenti degli atleti e il tema della gestione degli impianti sportivi.
2 Così è infatti specificato nella Relazione illustrativa del Decreto 36. 3 Il Decreto 39 è entrato in vigore il 31 agosto 2022.
4 L’art. 90 della Legge 289, invece, faceva unicamente riferimento all’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica. 5 Cfr. art. 9 del Decreto 36.
6 Trattasi, tuttavia, di misura sottoposta all’approvazione della Commissione europea. 7 La certificazione della natura dilettantistica dell’ente, invece, discenderà, come innanzi ricordato, dall’iscrizione nel RNASD.
Riferimenti a margine
- Milleproroghe
- Società di capitali, società cooperative, associazioni
- Società di persone
- RNASD
- Personalità giuridica
- Attività principale e attività secondarie e strumentali
- Distribuzione degli utili
- Incompatibilità delle cariche
- ETS
- Doppia iscrizione Finalità sportiva dilettantistica
- Cumulo delle qualifiche
Informazioni riportate nel documento originale. La composizione dello Studio si riferisce all’epoca della pubblicazione.
COLLA DI PIAZZA STUDIO LEGALE
Fondatori
- Avv. Edoardo Colla
- Avv. Michele Di Piazza
Collaboratori
- Avv. Ilaria Ballarin
- Avv. Valentina Celledoni
- Avv. Michelle Grop
- Avv. Giulia Ioan
- Dott.sa Alyssa Cecotti
- Dott.sa Lucrezia Poggioli
- Dott. Lorenzo Scarbolo



