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L’IMPATTO DEL CORONAVIRUS SULL’ESECUZIONE DEI CONTRATTI DI COMPRAVENDITA

Pubblicazione d’archivio del 24 aprile 2020. Il contributo riflette il quadro normativo alla data di pubblicazione e non sostituisce una consulenza sul caso concreto.

L’emergenza provocata dalla diffusione del Covid-19 sta producendo rilevanti conseguenze sull’attività d’impresa e sull’esecuzione dei contratti pendenti, rischiando di generare numerosi contenziosi.
In considerazione delle prevedibili difficoltà che l’epidemia può provocare sulla corretta esecuzione dei contratti (e soprattutto quelli di compravendita), l’art. 3, comma 6 bis, del D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020 (come modificato dall’art.91 del Decreto Cura Italia) stabilisce che “il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”.

L’esistenza di una misura restrittiva comporta automaticamente, in caso di inadempimento, l’esclusione della responsabilità di colui che deve eseguire la prestazione diversa da quella di pagamento?

Benché le misure restrittive possano essere invocate come causa di forza maggiore riconducibile a provvedimenti sopravvenuti della pubblica autorità (c.d. factum principis), l’art. 91 non prevede alcun automatismo, posto che la disposizione stessa impone di “valutare” l’esclusione della responsabilità. Si dovrà, quindi, analizzare, in relazione al singolo rapporto, se e in che misura il rispetto delle misure di contenimento abbia influito sulla possibilità di eseguire la prestazione.

Quali conseguenze si verificano se la prestazione diversa da quella di pagamento è concretamente impossibile?

Nel caso in cui la misura di contenimento costituisca un effettivo e concreto impedimento all’adempimento, non superabile con l’ordinaria diligenza, potrà esimere da responsabilità il debitore.
Nello specifico:

  1. si pensi al caso in cui un soggetto abbia subito la cancellazione imposta di un volo aereo. La compagnia aerea non sarà responsabile per il proprio inadempimento e l’obbligazione contrattuale assunta da quest’ultima si estingue, trovandosi dinnanzi ad un’ipotesi di impossibilità definitiva di adempiere alla propria prestazione (art. 1256, comma 1, c.c.).
    Per l’effetto il contratto si scioglierà e la parte liberata per sopravvenuta impossibilità della prestazione non potrà richiedere la controprestazione e, qualora l’abbia già ricevuta, dovrà provvedere alla sua restituzione. Nello specifico, nel caso di cancellazione del volo aereo, la compagnia aerea dovrà provvedere al rimborso del biglietto;
  2. si pensi al caso in cui un commerciante che, a fronte della provvisoria chiusura della propria attività per ottemperanza alle misure restrittive e preventive emanate dal governo, si trova nell’impossibilità di consegnare ad un cliente la merce da quest’ultimo acquistata. Il venditore non potrà essere ritenuto responsabile per il ritardo della consegna fino a quando non potrà riprendere il regolare svolgimento della propria attività. Il rapporto contrattuale entra, dunque, in uno stato di “sospensione” causato dall’impossibilità temporanea di adempiere (art. 1256, comma 2, c.c.), che potrà risolversi in due diversi modi:
    (i) l’impossibilità viene meno (cessa l’emergenza). In tal caso, il successivo persistere della mancata consegna della merce diviene imputabile al commerciante e costituisce inadempimento;
    (ii) l’impossibilità diventa definitiva, ossia perdura fino a quando il commerciante non può essere più ritenuto obbligato ad eseguire la prestazione o fino a quando viene meno l’interesse del cliente a riceverla (le merci in questione potrebbero non essere più utili o utilizzabili dopo un certo periodo di tempo). In tal caso, l’obbligazione si estingue con conseguente scioglimento del vincolo contrattuale.

Quali conseguenze si verificano se l’esecuzione della prestazione diventa solamente più “onerosa” ma non impossibile?

Pensiamo al caso in cui una società si sia impegnata a vendere un macchinario dalla stessa prodotto. Sebbene la società produttrice non sia direttamente destinataria delle misure restrittive di cui al D.L. del 23 febbraio 2020 (poiché la sua attività non ha subito alcuna interruzione formale) potrebbe tuttavia trovarsi nella condizione di dover reperire semilavorati o altri componenti necessari ad un prezzo superiore rispetto a quello usuale, in conseguenza della sopravvenuta emergenza sanitaria.
In questo caso, l’eccessiva onerosità non costituisce “impossibilità”, poiché la prestazione è ancora concretamente possibile anche se diventata più “costosa” rispetto a quanto previsto dalle parti ab origine.
La società produttrice potrà invocare l’istituto dell’eccessiva onerosità sopravvenuta (art. 1467 c.c.), avendo a mente che l’applicazione di tale norma non giustificherebbe il suo inadempimento, ma condurrebbe unicamente all’eventuale risoluzione del contratto (che, peraltro, non opera ipso iure, ma previa pronunzia giudiziale). A ciò si aggiunga che, la parte alla quale viene chiesta la risoluzione potrà evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto.
Un’ultima soluzione potrebbe rinvenirsi nel ricorso ai principi generali di correttezza e buona fede nell’esecuzione dei contratti, che impongono il bilanciamento dei contrapposti interessi delle parti contraenti. Nel concreto, la parte colpita potrà offrire alla controparte una soluzione conciliativa, ad esempio, proponendo la “sospensione” del contratto fino al momento in cui l’emergenza non sarà cessata (sperando nella riduzione del sovraprezzo di determinati semilavorati/componenti), oppure la prosecuzione nella sua esecuzione previo bilanciamento del valore delle rispettive prestazioni
In conclusione, alla luce di quanto sopra esposto, ogni situazione dovrà essere valutata singolarmente poiché potrebbe presentare degli aspetti peculiari che richiedono approfondimenti e analisi concreti, al fine di evitare inadempimenti e contenziosi.
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Jessica Comuzzi
jessica.comuzzi@colladipiazzalex.it
Udine